Art. 30.
(Utilizzo degli accantonamenti del «Fondo speciale» di parte corrente).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, eventualmente non coperti con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, si provvede

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.